Art. 5
5 / 16In vigore dal 1 gen 1964
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il tereftalato di dimetile (voce della tariffa n. ex 29.15-C-II-a-2) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di politereftalato di glicole, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-5