Art. 14
14 / 16In vigore dal 1 gen 1964
Per i prodotti indicati nella annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se più favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-14