Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 1 gen 1964
Sono abrogati gli del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1725, e restano in vigore, per la contabilizzazione delle somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti , le norme stabilite con l' del decreto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-13