Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 1 gen 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, per le importazioni di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa n. 35.05-A) dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica Francese, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 è dovuta una tassa di compensazione, nella misura, rispettivamente, di lire 757 e lire 375 per 100 kg, di prodotto. Tale tassa sarà riscossa, dalle dogane, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Francese non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di fiorini olandesi 3,90 e di franchi francesi 9,66 per 100 kg. di prodotto. Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, è dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 1.375 per 100 kg. di prodotto.
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