Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 mar 1964
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio elettrico di Montefranco", con sede in Castelbello Ciardes - frazione Montefranco n. 2 (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2344#art-3