Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 mar 1964
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2334#art-2