Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 feb 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963 SEGNI PICCIONI Visto il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 115. - VILLA
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