Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 dic 1963
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963 Atti dei Governo, registro n. 176, foglio n. 9. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-30;1503#art-4