Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 26 nov 1963
Il direttore generale della Gestione è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede alla destinazione del personale stesso ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dalle presenti norme, dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-37