Art. 33

Art. 33

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In vigore dal 26 nov 1963
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Gestione nominato dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Consiglio redige i verbali delle adunanze firmandoli unitamente al presidente, rilascia le copie e gli estratti delle deliberazioni assunte sia dal Consiglio di Amministrazione della Gestione case per lavoratori, sia dal Consiglio direttivo della soppressa Gestione INA-Casa. Le copie e gli estratti si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-33