Art. 27
Capo II

Art. 27

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In vigore dal 26 nov 1963
Il presidente del Comitato centrale: a) convoca e presiede il Comitato centrale e fissa altresì l'ordine del giorno della singole riunioni; b) rappresenta il Comitato centrale nel rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché in tutti i rapporti con la Gestione case per lavoratori, con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi; c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Gestione caso per i lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-27