Art. 25
Capo II

Art. 25

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In vigore dal 26 nov 1963
In sede di esecuzione del programma, i fondi non utilizzati per uno dei settori 2, 3 e 4 dell' della legge n. 60 saranno ripartiti dal Comitato centrale nell'ambito della provincia, sentito il parere del Comitati provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-25