Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 5 feb 1964
L'indennizzo viene pagato la un'unica soluzione ad ogni beneficiario. Se questi muore dopo la ripartizione delle quote, ma prima del pagamento, l'indennizzo è devoluto alle persone di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-06;2043#art-12