Art. 59 · Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici
Titolo VI

Art. 59

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Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici

In vigore dal 15 nov 1963
Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi Sanciti dagli entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-30;1409#art-59