Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1932, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1930 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1935;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 23 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcuni istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune, e successivo aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario dei melassi, anche decolorati, altri, non nominali (voce di tariffa 17.03-B-IV) in conformità di analoga decisione intervenuta in sede della Comunità Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico
La sospensione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce della tariffa doganale 17.03-B-IV) di cui all'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1963, n. 870, è prorogata fino al 30 settembre 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1963
SEGNI
LEONE - MARTINELLI - PICCIONI -
COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA -
TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDÒ
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-09-15;1388#art-1