Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 8
8 / 25In vigore dal 13 lug 1972
Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo , hanno diritto al voto i giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'ordine dei giornalisti, i quali al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni:
a) risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno dodici contributi mensili obbligatori o volontari;
b) non siano titolari di pensione intera.
Ai fini sopra indicati, possono essere eletti i giornalisti professionisti i quali, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione intera e risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno sessanta contributi mensili obbligatori o volontari.
Ai fini delle elezioni dei consiglieri (di cui alla lettera b) del precedente , hanno diritto al voto e possono essere eletti i giornalisti che, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta intera.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-8