Art. 7
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 7

7 / 25
In vigore dal 16 lug 1975
Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri: a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione: circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno; b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo e seguenti; c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria; d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria; e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) un rappresentante del personale designato mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'istituto. L'indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le designazioni di cui alle lettere c), d), e) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-7