Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 7
7 / 25In vigore dal 16 lug 1975
Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti
membri:
a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione:
circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno;
b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo e seguenti;
c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;
d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria;
e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) un rappresentante del personale designato mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'istituto.
L'indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le designazioni di cui alle lettere c), d), e) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-7