Art. 22
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo III

Art. 22

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In vigore dal 25 ott 1963
I fondi disponibili dell'istituto possono essere impiegati: a) in beni immobili urbani e rustici; b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo; c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; d) in mutui fruttiferi ipotecari; e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-22