Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo III
Art. 22
22 / 25In vigore dal 25 ott 1963
I fondi disponibili dell'istituto possono essere impiegati:
a) in beni immobili urbani e rustici;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;
c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
d) in mutui fruttiferi ipotecari;
e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-22