Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 20
20 / 25In vigore dal 25 ott 1963
Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico, salvo che sia espressamente disciplinato u dal regolamento organico del personale.
Il direttore generale dirige i servizi dell'istituto, cura la disciplina e l'organizzazione del personale ed esercita le attribuzioni conferitegli dal regolamento e dagli organi amministrativi dell'ente.
Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e fa parte di tutte le Commissioni di consulenza e di studio, di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-20