Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 19
19 / 25In vigore dal 25 ott 1963
Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio è costituito da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;
b) un rappresentante della Previdenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) due giornalisti professionisti, quali sindaci effettivi, e due giornalisti professionisti, quali sindaci supplenti, designati, mediante elezione a norma degli e seguenti del presente statuto.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Spetta, in particolare, al Collegio dei sindaci:
1) rivedere e controllare le scritture contabili;
2) fare ispezioni e riscontri di cassa;
3) rivedere i bilanci, riferendone al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione.
Le attribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma, possono essere esercitate dai sindaci, anche individualmente.
Nel casi di decadenza, a norma dell'art. 2404 del Codice civile, di dimissioni e in ogni altro caso di vacanza nella carica di sindaco, accertata dal Collegio sindacale, si seguono in quanto applicabili, le norme previste dal precedente , per il consiglieri di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-19