Art. 19
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 19

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In vigore dal 25 ott 1963
Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Collegio è costituito da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; b) un rappresentante della Previdenza del Consiglio dei Ministri; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) due giornalisti professionisti, quali sindaci effettivi, e due giornalisti professionisti, quali sindaci supplenti, designati, mediante elezione a norma degli e seguenti del presente statuto. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. Spetta, in particolare, al Collegio dei sindaci: 1) rivedere e controllare le scritture contabili; 2) fare ispezioni e riscontri di cassa; 3) rivedere i bilanci, riferendone al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione. Le attribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma, possono essere esercitate dai sindaci, anche individualmente. Nel casi di decadenza, a norma dell'art. 2404 del Codice civile, di dimissioni e in ogni altro caso di vacanza nella carica di sindaco, accertata dal Collegio sindacale, si seguono in quanto applicabili, le norme previste dal precedente , per il consiglieri di amministrazione.
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