Art. 17
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italianiCapo II

Art. 17

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In vigore dal 25 ott 1963
Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione, inoltre, può essere richiesta da almeno due componenti del Comitato o, per le materie di sua competenza, dal Collegio dei sindaci. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante quello di chi presiede l'adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-17