Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani›Capo II
Art. 11
11 / 25In vigore dal 13 lug 1972
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio del ministri.
I consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio per la sola ordinaria amministrazione. Essi sono rieleggibili.
Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo per più di tre adunanze consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Nel casi di decadenza, di dimissioni, accettate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di ogni altro caso di vacanza nella carica di consigliere, si provvede alla elezione suppletiva nei modi previsti per la nomina.
Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio, a causa di eventuali vacanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-24;1331#art-sdi-11