Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 9
9 / 36Controllo di legittimità sugli atti
In vigore dal 24 ott 1963
Ai fini dei controllo di legittimità, di tutte le deliberazioni eccettuate quelle da sottoporsi all'approvazione e quelle che riguardano la vera esecuzione di provvedimenti precedenti, viene inviato un elenco, con l'indicazione sommaria della parte dispositiva, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali dandosene reciproca comunicazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrate delle deliberazioni elencate. Ove tale richiesta sia fatta, la copia integrale deve essere inviata ad entrambi i Ministeri.
Le deliberazioni delle quali non è richiesta copia diventano esecutive allo scadere del predetto termine di tempo.
Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti che formino oggetto di richiesta ai sensi del primo comma, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, con provvedimento motivato. Durante detto termine l'esecutività delle deliberazioni rimane sospesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-9