Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo I
Art. 8
8 / 36Collegi medici
In vigore dal 24 ott 1963
Le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui allo della legge, hanno sede presso l'Ufficio regionale dell'Opera: le Commissioni medico-oculistiche interprovinciali previste dallo stesso articolo, hanno sede presso istituti pubblici sanitari convenzionati con l'Opera.
Quando occorra, l'Opera può stipulare analoghe convenzioni anche per la sede delle Commissioni medico-oculistiche regionali.
I funzionari degli Uffici regionali esplicano le manzioni in segretari delle Commissioni medico-oculistiche regionali o interprovinciali.
La Commissione superiore, di cui all' della legge, ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della Capitale, convenzionato con l'Ente.
Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.
Le sottocommissioni previste dall'ultimo comma dello della legge, sono nominate, su proposta dell'Opera, dal Ministro per la sanità.
Le Commissioni medico-oculistiche regionali e interprovinciali e la Commissione superiore sono presiedute dal sanitario designato dal Ministero della sanità. Le determinazioni sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-8