Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo I
Art. 4
4 / 36Adunanze e deliberazioni
In vigore dal 24 ott 1963
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte con il volto favorevole della maggioranza dei membri pesanti.
Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche o all'attribuzione di incarichi oppure si tratti di questioni personali.
Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene con voto consultivo il direttore generale dell'opera.
Un funzionario dell'Opra esercita le funzioni di segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze.
Detti processi verbali sono sottoscritti dal presidente, da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e dal segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-4