Art. 35 · Sospensione del beneficio
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo V

Art. 35

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Sospensione del beneficio

In vigore dal 24 ott 1963
Al minorato titolare di pensione o assegno che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi, nel tempo assegnatogli, agli accertamenti medico-oculistici disposti dall'Opera il godimento della pensione o dell'assegno e sospeso ed è ripristinato con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui l'interessato si presenti agli organi sanitari e risulti confermato nei suoi confronti lo stato di minorazione previsto per la concessione del beneficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-35