Art. 34 · Ricorsi pendenti
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo V

Art. 34

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Ricorsi pendenti

In vigore dal 24 ott 1963
I ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e pendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esaminati e decisi, salvo quanto disposto dal successivo comma, alle condizioni previste dal presente regolamento, con la procedura di cui agli comma terzo, quarto, quinto e sesto e ventunesimo per quanto riguarda l'accertamento della minorazione visiva e con la procedura di cui all' per quanto riguarda gli altri requisiti che danno titolo al beneficio. Per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 66 del 10 febbraio 1962, si applicato le norme relative alle condizioni, noti concernenti il virus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32. L'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per gli accertamenti medico-oculistici. Esperti tali accertamenti e qualora non intervenga il provvedimento di reiezione adottato dal presidente dell'Opera a norma dell', i ricorsi di cui trattasi sono trasmessi alla Commissione di revisione, per la decisione. I ricorsi, concernenti domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, da minorati aventi residuo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo sono esaminati e decisi con le modalità previste dal presente articolo e alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, numero 32.
Storico versioni

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