Art. 30 · Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo V

Art. 30

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Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000

In vigore dal 20 set 1964
L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati previsti dall', comma primo, della legge dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili. Nei riguardi di tali minorati l'Opera effettuerà, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, la revisione circa la sussistenza delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, mediante gli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento. Successivamente l'Opera effettuerà periodiche revisioni che comunque non potranno eccedere i limiti di tempo stabiliti al precedente .

Note all'articolo

  • La L. 10 agosto 1964, n. 718 ha disposto (con l'art. 7) che "Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilita', di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-30