Art. 25 · Commissione di revisione
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 25

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Commissione di revisione

In vigore dal 20 set 1964
Contro la decisione del Comitato centrale l'interessato, entro trenta giorni dalla ricevuta notifica, può ricorrere ad una Commissione di revisione, composta dal presidente della Opera che la presiede, da due funzionari di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da due rappresentanti della categoria dei ciechi civili scelti fra due terne proposte dall'Unione italiana ciechi. In caso di necessità la Commissione può essere articolata in due Sezione. Alle sedute della Commissione, nelle quali si debbono discutere ricorsi concernenti le condizioni di infermità di cui all' della legge, interviene, col voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanità. Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario della Commissione. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'interno. I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro per l'interno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-25