Art. 24 · Composizione e funzionamento del Comitato centrale
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 24

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Composizione e funzionamento del Comitato centrale

In vigore dal 20 set 1964
Il Comitato di cui all'articolo precedente è composto da un rappresentante dell'Opera, designato dal Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente, da un funzionario di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto da una terna proposta dalla Unione italiana ciechi. Alle adunanze del Comitato in cui si debbono-esaminare le condizioni di infermità di cui all' della legge, interviene, con voto deliberativo un sanitario designato dal Ministero della sanità. Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'interno. Oltre al presidente e al componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'Opera può proporre, quando occorra, al Ministero dell'interno la costituzione di uno o di due Comitati straordinari alla costituzione provvede il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Per la composizione e per le modalità di nomina valgono le norme dei commi precedenti. Nel decreto di costituzione è fissata la durata dei predetti Comitati straordinari, che in ogni caso non può superare un triennio.

Note all'articolo

  • La L. 10 agosto 1964, n. 718 ha disposto (con l'art. 8, commi 2 e 3) che" [...] il Comitato centrale e' integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione e' integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili. Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-24