Art. 20 · Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica
Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66Titolo III

Art. 20

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Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica

In vigore dal 20 set 1964
La Commissione medico-oculistica, nel caso in cui il certificato oculistico allegato alla domanda denunci un residuo visivo superiore ai limiti di cui all' della legge, verifica gli atti e li restituisce all'Ufficio regionale che li trasmette al presidente dell'Opera per la deliberazione di inammissibilità della istanza. Quando il certificato oculistico allegato alla domanda denuncia un residuo visivo tale da dare titolo alla pensione la Commissione dispone, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, la visita ambulatoriale o domiciliare dell'interessato, secondo le condizioni fisiche di esso. L'avvio di convocazione per la visita deve essere inviato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'invito a presentarsi munito di un valido documento di identificazione personale da esibire alla Commissione. Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita nè fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, la sua istanza di pensione si intende decaduta e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza. La Commissione, medico-oculistica, eseguito l'accertamento, ne redige verbale ed esprime parere motivato su apposito modulo circa l'accoglibilità o meno dell'istanza, precisando se trattasi di cieco assoluto, di minorato avente residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, o di soggetto avente residuo visivo superiore, indicando in tal caso ii grado del Visus. Il parere viene notificato in via amministrativa all'interessato, a cura dell'ufficio regionale dell'Opera.

Note all'articolo

  • La L. 10 agosto 1964, n. 718 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica il 1 agosto 1963, n. 1329, puo' essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-20