Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66›Titolo II
Art. 13
13 / 36Controlli
In vigore dal 24 ott 1963
I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire, con autorizzazione motivata, la licitazione o la trattativa privata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-11;1329#art-rpl-13