Art. 86 · Disposizioni da applicare alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo
RegolamentoCapo VI

Art. 86

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Disposizioni da applicare alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo

In vigore dal 1 dic 1963
86.1. Gli impianti preesistenti di tutte le categorie devono rispondere, alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo, agli articoli e prescrizioni seguenti: , limitatamente al comma 1, con l'eccezione che sono tollerate le canne fumarie, le condutture o tubazioni preesistenti; , limitatamente ai commi 1, 6 e 7 l'eccezione che sono tollerate le canne fumarie, le condutture o tubazioni preesistenti; , limitatamente ai commi 2 3 e 4 ) e, 56. 86.2 Gli impianti preesistenti di categoria A, B e C devono rispondere, alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo, all'. 86.3 Gli impianti preesistenti di categoria D devono rispondere, alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo, all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-86