Art. 81 · Organi di manovra e segnale d'allarme
RegolamentoCapo V

Art. 81

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Organi di manovra e segnale d'allarme

In vigore dal 1 dic 1963
81.1 Ad ogni accesso dei piani deve essere disposto, in posizione ben visibile, un interruttore od un bottone per fermare il movimento delle cabine nel caso di emergenza. Un cartello deve indicare le istruzioni per l'uso dell'interruttore o del bottone. L'interruttore od il bottone deve essere di colore rosso, con la dicitura "ALT". 81.2 La rimessa in servizio dell'impianto, dopo un arresto per azione di un qualsiasi organo di sicurezza o di emergenza, deve potersi fare solo con chiave speciale affidata al personale di custodia. 81.3 L'impianto deve essere provvisto di due campanelli di allarme, disposti uno nel vano di corsa e l'altro in locale dove il suono possa essere udito dal personale di custodia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-81