Regolamento›Capo V
Art. 78
78 / 88Organi di sospensione
In vigore dal 1 dic 1963
78.1 Le cabine devono essere sostenute con catene portanti.
78.2 Le catene devono essere guidate allo scopo di sostenerle, e di impedirne il disimpegno dai denti delle ruote nel caso di rottura delle catene.
78.3 Lo spostamento laterale delle cabine, al fine di invertire il loro senso di movimento, deve avvenire: in basso, quando il bordo superiore della protezione applicata sul tetto della cabina abbia oltrepassato la soglia del piano più basso; in alto, quando il pavimento della cabina abbia oltrepassato il bordo superiore dell'accesso del piano più alto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-78