Regolamento›Capo V
Art. 74
74 / 88Spazi liberi agli estremi del vano di corsa
In vigore dal 1 dic 1963
74.1 Tra il fondo del vano di corsa e la parte più sporgente delle cabine deve essere assicurato uno spazio libero di altezza non minore di 0,8 m.
74.2 Tra il letto delle cabine e la parte più sporgente del soffitto del vano di corsa deve essere assicurato uno spazio libero di altezza non minore di 1,2 m., e non minore di 0,3 m. tra le parti più sporgenti delle cabine e delle loro intelaiature e le parti più sporgenti sovrastanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-74