Art. 73 · Pareti del vano di corsa e accessi dei piani
RegolamentoCapo V

Art. 73

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Pareti del vano di corsa e accessi dei piani

In vigore dal 1 dic 1963
73.1 La parete del vano di corsa, davanti agli accessi delle cabine, deve essere verticale, liscia ed a distanza orizzontale di 0,25 m dalle soglie delle cabine. 73.2 Gli stipiti degli accessi dei piani devono essere verticali, lisci ed estesi per tutta la corsa. 73.3 Il vano di corsa deve essere chiuso per tutta l'altezza con robuste pareti cieche di materiale incombustibile, salvo che negli accessi. 73.4 Gli accessi devono avere altezza libera da 2,6 m a 3 m e larghezza uguale a quella delle cabine. 73.5 Le soglie degli accessi, dal lato della salita, devono essere ribaltabili verso l'alto per tutta la larghezza, in modo che la soglia ribaltata sia verticale e a filo della parete del vano di corsa. Le soglie devono ritornare in posizione orizzontale per azione della gravità. 73.6 Al lati degli accessi devono essere applicate maniglie lisce, con la parte diritta lunga circa 0,3 m, raccordate alle estremità, verso la parete, con smusso di circa 45°.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-73