Regolamento›Capo IV
Art. 70
70 / 88Organi di manovra
In vigore dal 1 dic 1963
79.1 I comandi per la manovra devono essere disposti al l'esterno del vano di corsa, salvo nei montacarichi aventi portata non maggiore di 50 Kg. nei quali i comandi possono essere disposti nella cabina, perché abbiano effetto soltanto dopo la chiusura del portelli delle aperture di carico.
70.2 I montacarichi devono essere provvisti di un dispositivo per impedire l'effetto delle chiamate dei piani nelle condizioni seguenti:
a) durante il movimento della cabina;
b) per non meno di 4 secondi dopo la fermata della cabina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-70