Art. 70 · Organi di manovra
RegolamentoCapo IV

Art. 70

70 / 88

Organi di manovra

In vigore dal 1 dic 1963
79.1 I comandi per la manovra devono essere disposti al l'esterno del vano di corsa, salvo nei montacarichi aventi portata non maggiore di 50 Kg. nei quali i comandi possono essere disposti nella cabina, perché abbiano effetto soltanto dopo la chiusura del portelli delle aperture di carico. 70.2 I montacarichi devono essere provvisti di un dispositivo per impedire l'effetto delle chiamate dei piani nelle condizioni seguenti: a) durante il movimento della cabina; b) per non meno di 4 secondi dopo la fermata della cabina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-70