Regolamento›Capo IV
Art. 58
58 / 88Paracadute della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
58.1 Le cabine sostenute con funi o catene portanti devono essere provviste di paracadute idoneo a fermare la cabina in discesa, con carico equivalente alla portata, nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti oppure nel caso di eccesso di velocità entro i limiti indicati dall', comma 2.
58.2 Nei montacarichi aventi portata noti maggiore di 50 Kg, se la cabina è sostenuta la almeno due funi o catene portanti calcolate con coefficiente di sicurezza non minore di 12, non è richiesto il paracadute, salvo che la cabina si nuova sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre nella fossa un sostegno idoneo a fermare la cabina nel caso di caduta.
58.3 L'azione del paracadute deve causare la fermata del macchinario.
58.4 Nei montacarichi con cotone di appoggio il paracadute non è richiesto. In questi impianti la velocità di esercizio deve essere non maggiore di 0.85 m/s e l'organo deve essere autofrenante in modo che con freno aperto e motore non alimentato, l'aumento della velocità non sia maggiore del 10%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-58