Art. 56 · Cabina
RegolamentoCapo IV

Art. 56

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Cabina

In vigore dal 1 dic 1963
56.1 La cabina deve avere altezza libera non maggiore di 1,2 m oppure deve essere provvista di ripiani intermedi fissi, con spazi liberi di altezza non maggiore di 1,2 m. 56.2 La cabina deve avere robusta pareti cieche estese fino al tetto, eccetto nelle aperture di carico, e un robusto tetto che copra l'intero pavimento. 56.3 La cabina non deve avere più di due aperture di carico. 56.4 La distanza orizzontale tra la soglia della cabina e le soglie delle aperture di carico deve essere non maggiore di 30 mm. 56.5 La distanza orizzontale tra la cabina e le pareti o le protezioni del vano di corsa, o tra cabine contigue, deve essere non minore di 50 mm. 56.6 La cabina dei montacarichi aventi portata maggiore di 50 kg deve essere sostenuta da una robusta intelaiatura, calcolata per sostenere il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-56