Art. 54 · Aperture di carico e portelli
RegolamentoCapo IV

Art. 54

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Aperture di carico e portelli

In vigore dal 1 dic 1963
54.1 Il bordo inferiore delle aperture di carico deve essere ad altezza non minore di in 0,8 dal piano di calpestio. 54.2 Le aperture di carico devono essere provviste di robusti portelli apribili verso l'esterno o scorrevoli lungo la parete del vano di corsa. 54.3 I portelli devono essere costruiti ed installati in modo da assicurare il funzionamento regolare delle serrature e dei loro contatti. 54.4 I portelli possono essere costituiti da robusti telai con reti, griglie, traforati metallici, o lastre di vetro di sicurezza, come quelli richiesti per le porte dei piani secondo quanto prescritto dall', comma 8. 54.5 I portelli scorrevoli verticali, o le rispettive partite, che si chiudono verso il basso, devono essere provvisti di una guarnizione elastica che possa cedere per circa 15 mm., applicata sull'intera battuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-54