Regolamento›Capo II
Art. 4
4 / 88Vano di corsa
In vigore dal 1 dic 1963
4.1 Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto.
4.2 Le eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale.
4.3 Nel vano di corsa comune a più impianti, la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste proiezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-4