Art. 39 · Ricambio delle funi o delle catene portanti
RegolamentoCapo III

Art. 39

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Ricambio delle funi o delle catene portanti

In vigore dal 1 dic 1963
39.1 Le funi portanti che mostrano degradazione o logoramento evidenti, o numero eccessivo di fili rotti, devono essere sostituite. 39.2 Nel caso di incertezze sulla necessità di sostituire le funi portanti, queste devono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune per funi con sei trefoli e a 8 diametri della fune per funi con otto trefoli, i fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune. 39.3 Le catene portanti che mostrano degradazione o logoramento notevole devono essere sostituite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-39