Art. 35 · Funi e catene portanti
RegolamentoCapo III

Art. 35

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Funi e catene portanti

In vigore dal 1 dic 1963
35.1 Le funi portanti devono essere di tipo flessibile. 35.2 Il coefficiente di cordatura delle funi, da indicarsi a cura del fabbricante, deve essere non minore di 0,8. 35.3 Il diametro nominale delle funi deve essere non minore di 8 mm.; i fili esterni delle funi devono avere diametro non minore di 0,5 mm. 35.4 I fili di acciaio delle funi devono avere carico di rottura non minore di 120 Kg/mm² e non maggiore di 180 Kg/mm² ed essere della classe A3 secondo UNI 1479 ed UNI 1482. 35.5 Il diametro di avvolgimento delle funi deve essere non minore di 40 volte il diametro nominale delle funi, e di 500 volte il diametro dei fili della fune, salvo il filo centrale dei trefoli. 35.6 Ogni fune deve essere provvista di una targa contenente le indicazioni del diametro della fune, della cordatura, del diametro dei fili esterni, della sezione metallica totale, del carico di rottura unitario del materiale dei fili, del coefficiente di cordatura e della data di posa in opera. 35.7 Le catene portanti devono essere del tipo a rulli o a perni.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-35