Art. 34 · Organi di sospensione
RegolamentoCapo III

Art. 34

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Organi di sospensione

In vigore dal 1 dic 1963
34.1. Le cabine, che non siano sostenute da pistoni o da altri dispositivi ad azione diretta, e i contrappesi devono essere sostenuti da due o più funi o catene portanti. 34.2 Negli impianti con catene di appoggio le catene portanti devono muoversi entro guide idonee a sostenerle e ad impedirne il disimpegno dai denti delle ruote nel caso di rottura delle catene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-34