Regolamento›Capo III
Art. 28
28 / 88Portata della cabina
In vigore dal 1 dic 1963
28.1 Negli ascensori di categoria A la portata deve essere non minore di 100 kg nè di
__
P = 600 A - 400 √ A + 150
dove: P è la portata minima, kg;
A è la superficie interna utile in pianta della cabina, senza tener conto di eventuali sedili, m2.
Nelle cabine con porte a battente si calcola P per una superficie nominale di A - 0,15.
Secondo la formula precedente, la superficie interna utile in pianta della cabina deve essere non maggiore di
___________
/ 20 + √ 6 P - 500 \2
A = | ------------------ |
\ 60 /
28.2 Negli ascensori di categoria A montalettighe la portata deve essere non minore di 2/3 del valore limitate P precedente.
28.3 Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C la portata deve essere non minore di 100 kg nè di
P = 150 A
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-28