Art. 28 · Portata della cabina
RegolamentoCapo III

Art. 28

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Portata della cabina

In vigore dal 1 dic 1963
28.1 Negli ascensori di categoria A la portata deve essere non minore di 100 kg nè di __ P = 600 A - 400 √ A + 150 dove: P è la portata minima, kg; A è la superficie interna utile in pianta della cabina, senza tener conto di eventuali sedili, m2. Nelle cabine con porte a battente si calcola P per una superficie nominale di A - 0,15. Secondo la formula precedente, la superficie interna utile in pianta della cabina deve essere non maggiore di ___________ / 20 + √ 6 P - 500 \2 A = | ------------------ | \ 60 / 28.2 Negli ascensori di categoria A montalettighe la portata deve essere non minore di 2/3 del valore limitate P precedente. 28.3 Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C la portata deve essere non minore di 100 kg nè di P = 150 A
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-28