Art. 27 · Cabina
RegolamentoCapo III

Art. 27

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Cabina

In vigore dal 1 dic 1963
27.1 L'altezza libera della cabina deve essere non minore di 2 m negli ascensori di categoria A e B e non minore di 1,9 m. nei montacarichi di categoria C. 27.2 La cabina deve avere un robusto tetto che possa sostenere il peso di 2 persone nelle posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione. 27.3 Non è richiesto il tetto della cabina negli impianti con corsa non maggiore di 5 m., provvisti di protezioni per impedire la caduta dall'alto di oggetti nella cabina. 27.4 La cabina deve avere robuste pareti estese per tutta la sua altezza salvo che negli accessi. 27.5 Le pareti possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici come quelli richiesti per le porte dei piani. Negli ascensori di categoria A e B le pareti della cabina possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli . 27.6 I diaframmi di vetro disposti sotto il tetto della cabina devono essere costituiti da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli , salvo i diffusori per l'illuminazione della cabina, aventi superficie in pianta non maggiore di 0,1 m², che possono essere di vetro comune completamente intelaiato. 27.7 Sotto lo soglie della cabina deve essere applicata una protezione verticale, liscia, a filo della soglia, per altezza non minore di 0,16 m. 27.8 Negli impianti aventi fermata ausiliaria sopra il livello del piano, la parete verticale sotto le soglie della cabina deve avere altezza non minore della distanza tra il livello della fermata ausiliaria e il livello del piano più 0,16 m., oppure, se sono usate porte dei piani scorrevoli verticali, deve essere applicato un dispositivo che limiti l'apertura delle porte dei piani verso il basso al livello della fermata ausiliaria. 27.9 Sopra il tetto della cabina deve essere applicato un interruttore per impedire il funzionamento dell'impianto durante la manutenzione. 27.10 La distanza orizzontale tra le soglie della cabina e le soglie dei piani non deve essere maggiore di 30 mm, salvo quanto indicato nell'. 27.11 La distanza orizzontale tra la cabina e le pareti o le protezioni del vano di corsa, o tra cabine contigue, deve essere non minore di 50 mm. 27.12 La cabina deve essere sostenuta da una robusta intelaiatura, calcolata per sostenere il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-27