Regolamento›Capo III
Art. 25
25 / 88Porte automatiche
In vigore dal 1 dic 1963
25.1 Nelle porte automatiche non controllate da un manovratore, che in condizioni normali possano esercitare una spinta contro un ostacolo che si opponga alla chiusura, tale spinta deve essere non maggiore di 12 Kg., e l'energia cinetica, calcolata con la velocità media di chiusura, deve essere non maggiore di 0,6 kgm.
25.2 Le porto automatiche non controllate da un manovratore devono essere provviste di un dispositivo che interrompa la chiusura e causi la riapertura quando agisce su un ostacolo che si oppone allo loro chiusura.
Questo dispositivo non è richiesto quando la sola porta della cabina è automatica e la sua chiusura avviene soltanto dopo chiusa la porta del piano.
25.3 I bordi di battuta delle porte e degli stipiti devono essere arrotondati o smussati, con raggio o smusso non minore di 5 mm. La parete accessibile delle porte scorrevoli deve essere liscia, o avere sporgenze non maggiori di 5 mm. con bordi arrotondati o smussati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-25