Art. 23 · Spazi liberi agli estremi del vano di corsa
RegolamentoCapo III

Art. 23

23 / 88

Spazi liberi agli estremi del vano di corsa

In vigore dal 1 dic 1963
23.1 Nella fossa, sotto la cabina, devono essere disposti arresti fissi per assicurare, in qualsiasi condizione, uno spazio libero di altezza non minore di 0,5 m. tra il fondo del vano e la parte più sporgente della cabina e della sua intelaiatura eccettuate le parti che si trovano in prossimità delle guide e delle pareti della fossa. 23.2 Nella fossa, sotto il contrappeso, devono essere disposti arresti fissi per assicurare, in qualsiasi condizione uno spazio libero di altezza non minore di 0,8 m. tra il tetto della cabina e la parte più sporgente del soffitto del vano, e non minore di 0,3 m. tra le parti più sporgenti disposte sopra la cabina e le parti più sporgenti del soffitto del vano. 23.3 Negli impianti aventi velocità di esercizio maggiore di 0,85 m/s, o dove la cabina o il contrappeso si muovano sopra locali accessibili, in luogo degli arresti fissi devono essere applicati idonei ammortizzatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-23