Art. 14 · Prove delle lastre di vetro di sicurezza
RegolamentoCapo II

Art. 14

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Prove delle lastre di vetro di sicurezza

In vigore dal 1 dic 1963
14.1 Le lastre di vetro di sicurezza devono essere sottoposte alle prove di tipo seguenti, da farsi su lastre campione una volta tanto. a) Prova d'urto; La prova deve essere fatta su una lastra di 0,3 X 0,3 m, appoggiata sui quattro lati, ai bordi, per larghezza di circa 10 mm, su un telaio di legno. Sul centro della lastra è lasciata cadere liberamente, dall'altezza di 0,5 m, una sfera di acciaio levigato del peso di 0,76 Kg. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve produrre frammenti acuminati pericolosi che si distacchino dal supporto; la lastra di vetro temperato non deve rompersi. La prova deve essere ripetuta lasciando cadere la sfera da altezza maggiore. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve venire perforata dalla sfera per altezza di caduta fino a 1 m; la lastra di vetro temperato rompendosi deve produrre frammenti minuti, non taglienti. Le prove devono essere fatte con temperature ambiente fra 15° C e 25° C. b) Prova di flessione La prova deve essere fatta su una lastra della dimensioni massime previste per l'applicazione, appoggiata sui due lati più corti, al bordi, per larghezza di circa 20 mm, su appoggi di legno. Su una striscia mediana larga non più di 50 mm parallela agli appoggi è applicato un carico distribuito di 100 kg per metro lineare per la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, e di 200 kg per metro lineare per la lastra di vetro temperato. La lastra non deve rompersi nè fessurarsi. 14.2 Se sono usate lastre di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile con larghezza maggiore di 0,6 m., o lastre di vetro temperato con larghezza maggiore di 1 m., una lastra per ciascuna partita deve essere sottoposta in fabbrica alla prova di flessione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;1497#art-r-14